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Lo Statuto della Pro Civitate Christiana

 

 

 

 

PREMESSA

 

La Pro Civitate Christiana ha avuto il suo inizio ad Assisi nel dicembre 1939. È stata fondata da Don Giovanni Rossi con un gruppo di collaboratori come Associazione di apostolato cristiano con lo scopo di «contribuire a fare cristiana l’anima del proprio tempo, evangelizzando nella vita sociale, con lo spirito di san Paolo apostolo, Nostro Signore Gesù Cristo, in filiale obbedienza alla Santa Sede e all’Episcopato».

Nel Natale dello stesso anno è stata approvata canonicamente come «pia associazione laicale di apostolato cristiano» dal vescovo di Assisi, mons. Giuseppe Placido Nicolini.

Nel 1945 è stata riconosciuta come persona giuridica dallo Stato Italiano.

La Pro Civitate Christiana lungo la propria storia più volte ha apportato modifiche allo Statuto. Ora, tenuto conto di una evangelizzazione che deve inserirsi in un contesto sociale e culturale assai diverso, desiderosa di valorizzare il contributo che possono offrire anche persone sposate, in continuità con il carisma originario indicato e voluto dal suo Fondatore, essa con il presente Statuto innova diversi aspetti della propria struttura associativa e organizzativa.

 

 

 

 

NATURA E FINALITÀ

 

Articolo 1

1. La Pro Civitate Christiana è un’Associazione laicale di apostolato, composta di fedeli, uomini e donne, costituita secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II e le norme del Codice di Diritto Canonico.

2. L’Associazione ha personalità canonica per decreto del Vescovo diocesano, cui è giuridicamente soggetta.

 

Articolo 2

La Pro Civitate Christiana vuole contribuire a portare il Vangelo di Gesù Cristo agli uomini del nostro tempo, in dialogo con le varie componenti della cultura e della vita sociale, con particolare riferimento agli ambienti più lontani dalla fede. Essa impiega i mezzi più adeguati offerti dal mondo moderno, con libertà e originalità di metodi, in armonia con la dottrina e l’azione pastorale della Chiesa.

 

Articolo 3

La Pro Civitate Christiana ordina la sua vita e la sua attività secondo il presente Statuto e l’annesso Regolamento.

 

Articolo 4

1. La Pro Civitate Christiana ha sede in Assisi. È composta di laici e di qualche presbitero. I suoi membri si chiamano Volontari: il nome vuole esprimere la gratuità della loro libera scelta.

2. I Volontari si sforzano di seguire Gesù Cristo nella pratica delle Beatitudini; si dedicano a evangelizzarlo nel mondo sociale e culturale; pregano e lavorano comunitariamente in spirito di fede, di povertà, di obbedienza; operano in unità di direzione e di metodo.

3. I Volontari, in risposta ad una chiamata divina, vivono i carismi di celibi per il Regno, di coniugati, di ordinati, di ogni stato di vita, come segni complementari dell’amore di Dio per gli uomini.

 

Articolo 5

Tra i Volontari si annoverano:

1. coloro che, liberi da impegni di famiglia, scelgono il celibato, come segno del loro totale impegno per il Regno e si dedicano alle Attività dell’Associazione;

2. coloro che, rimanendo nel loro stato di vita e di lavoro, svolgono il loro apostolato nell’ambiente in cui vivono – mediante il lavoro, la professione, la vita coniugale e di famiglia e l’impegno sociale e culturale – secondo lo spirito, i metodi, le norme dell’Associazione e i loro specifici carismi;

3. i presbiteri, la cui presenza arricchisce la fisionomia ecclesiale dell’Associazione; essi offrono primariamente il loro servizio ministeriale.

 

Articolo 6

La Pro Civitate Christiana trae ispirazione e norma per la vita spirituale e sociale dei suoi membri dalla missione che si è proposta fin dalla sua fondazione: «una sola è la nostra finalità: far conoscere Gesù Cristo nel mondo sociale; uno solo è il perché del nostro lavoro: la fede e l’amore a Nostro Signore Gesù Cristo, sempre crescente con la meditazione della sua Parola, con l’accostamento più affettuoso a Lui realmente presente nella Eucaristia, con la donazione a Lui che in ogni uomo misticamente vive, nella filiale amorosa obbedienza a Lui che parla nel Magistero della Chiesa».

 

Articolo 7

1. I Volontari alimentano la loro vita spirituale ogni giorno con la preghiera, con la riflessione sulla parola di Dio, con una pietà eminentemente liturgico–eucaristica e una fervida devozione allo Spirito Santo.

2. Venerano come loro patrona Maria madre di Gesù Cristo e madre della Chiesa.

Articolo 8

La Pro Civitate Christiana vive del lavoro dei Volontari i quali vedono nel lavoro un momento di santificazione e maturazione personale, di comunione e servizio ai fratelli.

 

Articolo 9

I Volontari della Pro Civitate Christiana usano dei beni dell’Associazione e dei propri con spirito di povertà evangelica e secondo uno stile di vita scelto comunitariamente.

 

Articolo 10

La Pro Civitate Christiana svolge il suo apostolato di evangelizzazione e di animazione delle realtà temporali e si rivolge con particolare attenzione agli ambienti più lontani dalla fede, mirando soprattutto a orientare le correnti del pensiero contemporaneo verso Gesù Cristo.

 

Articolo 11

Fedeli al mistero dell’Incarnazione, nella certezza che lo Spirito promesso dal Cristo «porterà verso tutta intera la verità», i Volontari:

1. si tengono aperti alle espressioni del pensiero e della vita sociale e alla luce del Vangelo «esaminano ogni cosa e ritengono ciò che è buono»;

2. tendono a incontrare e accogliere tutti in dialogo e amicizia nella verità e nella carità, in particolare quanti sono lontani da una esplicita fede cristiana, cercando di evocare dal cuore di ogni uomo il Cristo che vogliono evangelizzare;

3. tutto ardiscono e tutto industriosamente usano con una azione che miri all’uomo nelle sue esigenze umane e spirituali;

4. si sentono impegnati con tutti gli uomini di buona volontà a creare un mondo più giusto e fraterno;

5. lavorano in perfetta solidarietà e con spirito di ottimismo, sempre entusiasti, sinceri, affabili, lieti;

6. credono che in qualsiasi circostanza «l’amore è il pieno compimento della legge».

Articolo 12

Nel loro impegno di portare nel mondo della cultura e della vita sociale il lievito della verità e dell’amore di Gesù Cristo, i Volontari operano con l’accoglienza, i contatti personali, la parola, la stampa e gli altri strumenti di comunicazione sociale; promuovono specifiche attività nei settori dove meglio possono essere impiegati questi mezzi.

 

Articolo 13

I Volontari:

  • danno all’evangelizzazione orale e scritta un valore primario e un tono di gioia e di bontà, di comprensione e semplicità;

  • mirano a far conoscere la persona di Gesù Cristo con fiducia, nella certezza che Dio parla a ogni uomo;

  • partecipano ai problemi del loro tempo e della società a cui appartengono e svolgono il loro apostolato al di fuori di ogni competizione di parte;

  • promuovono attività di formazione e istruzione in risposta alle esigenze del territorio nonché formazione di personale della Scuola nei seguenti ambiti: 1. Alternanza scuola-lavoro; 2. Dialogo interculturale e interreligioso; 3. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; 4. Cittadinanza attiva e legalità;

  • cercano di stabilire rapporti di fraterna collaborazione con le altre componenti operanti nella Chiesa e nel mondo.

 

Articolo 14

La Pro Civitate Christiana vive in comunione con la Chiesa locale e, in conseguenza della propria natura e delle specifiche finalità che la pongono in una sfera più vasta, si inserisce e opera nella vita della Chiesa che è in Italia, in armonia con i piani pastorali della Conferenza Episcopale Italiana.

 

Articolo 15

L’Assistente ecclesiastico dell’Associazione è nominato dal Vescovo diocesano, d’intesa con il Consiglio, possibilmente tra i presbiteri della medesima.

 

Articolo 16

Gli organi direttivi della Pro Civitate Christiana mantengono i rapporti con il Vescovo diocesano, secondo le norme canoniche che regolano la vita e l’attività delle associazioni ecclesiali approvate.

 

ORGANIZZAZIONE

 

Articolo 17

L’Associazione ha il proprio nucleo nella comunità di Volontari che vivono in Assisi. Sua sede è la «Cittadella cristiana».

 

Articolo 18

Le Attività dell’Associazione vengono affidate ai singoli membri e ai gruppi che la compongono. Essi svolgono il loro lavoro secondo il piano globale approvato dal Presidente e dal Consiglio.

 

Articolo 19

I singoli e i gruppi:

1. propongono le linee programmatiche del proprio lavoro al Presidente con il Consiglio per l’approvazione definitiva;

2. gestiscono responsabilmente l’attuazione del proprio lavoro e l’ordinaria amministrazione;

3. rispondono del proprio operato e dei risultati delle Attività agli organi dell’Associazione.

 

Articolo 20

Eventuali conflitti tra singoli, Attività e il Consiglio, trovano soluzione davanti all’Assemblea Generale.

 

Articolo 21

Le Attività affidate a un gruppo sono gestite collegialmente e con uguale responsabilità decisionale dei membri del gruppo stesso.

 

Articolo 22

I Volontari seguono i programmi di spiritualità e preghiera indicati annualmente per tutti i membri, si riuniscono per scambi di esperienze spirituali e apostoliche, per la trattazione dei problemi di vita sociale e di apostolato, per l’aggiornamento culturale, teologico ed ecclesiale.

 

Articolo 23

Le scelte riguardanti l’Associazione nei suoi vari aspetti: spirituale, apostolico, socio-culturale, disciplinare, organizzativo e amministrativo, spettano – secondo i casi – al Presidente, al Consiglio e all’Assemblea Generale, nel rispetto del presente Statuto.

 

 

I VOLONTARI

 

Articolo 24

1. I Volontari, nel solenne rito della loro ammissione, promettono sul Vangelo di vivere e lavorare per tutta la vita nell’Associazione per conoscere, amare, imitare, evangelizzare Nostro Signore Gesù Cristo, con tutta la mente, con tutto il cuore e con tutte le forze, secondo lo Statuto e il Regolamento.

2. I Volontari che scelgono il celibato per il Regno, assumono questo impegno nell’ambito della promessa.

3. I Volontari sposati devono avere il consenso del coniuge ed è auspicabile che entrambi facciano parte dell’Associazione.

4. I Volontari presbiteri devono avere la regolare licenza del Vescovo a quo e l’approvazione del Vescovo ad quem. Normalmente non possono superare il numero di cinque.

 

Articolo 25

I Volontari hanno uguali diritti e doveri in rapporto ai seguenti fondamentali impegni associativi:

1. Si ritrovano tutti insieme almeno una volta l’anno:

a) per alcuni giorni di preghiera e di confronto con la parola di Dio;

b) per verificare: il carattere religioso, culturale e laicale delle loro scelte operative; la coerenza delle loro attività apostoliche e culturali con gli impegni statutari, anche attraverso un adeguato approfondimento dei documenti dottrinali e degli orientamenti pastorali della Chiesa.

2. Si riuniscono almeno due volte l’anno in Assemblea Generale.

3. L’ordine di anzianità è determinato dalla data dell’ammissione.

 

Articolo 26

1. I Volontari che scelgono il celibato, risiedono e lavorano ordinariamente nelle strutture dell’Associazione e/o, compatibilmente con le esigenze di questa, altrove, concordandone le modalità con il Presidente e il Consiglio.

2. I Volontari che rimangono nella loro condizione di lavoro e di vita, compatibilmente con i loro impegni personali e con le esigenze dell’Associazione, possono essere invitati dal Consiglio a lavorare a tempo pieno nelle specifiche Attività di Assisi.

3. Tutti i Volontari che lavorano dentro le strutture dell’Associazione concordano il loro lavoro con gli organi associativi competenti. Qualora non dispongano di mezzi propri o non ne abbiano a sufficienza, ricevono una conveniente sovvenzione per provvedere personalmente alla loro vita economica, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

 

Articolo 27

L’Assemblea Generale può disporre che singoli o gruppi di Volontari risiedano e operino in luoghi diversi da Assisi per attuarvi attività di apostolato e di animazione delle realtà temporali, secondo lo spirito dell’Associazione.

Articolo 28

Tutti i Volontari sono membri dell’Assemblea Generale e hanno il diritto e il dovere di parteciparvi, portando il loro contributo di pensiero, di parola e di voto.

 

Articolo 29

1. I Volontari sono tenuti a informare il Presidente e il Consiglio della loro vita associativa e della loro attività.

2. Gli organi associativi sono tenuti a informare i Volontari della vita e dell’attività dell’Associazione.

 

Articolo 30

I Volontari:

  • si applicano con assiduo studio ad approfondire la conoscenza di Gesù Cristo nelle Scritture, nella tradizione e nel magistero della Chiesa, nella liturgia e nella vita dei santi, pronti ad accogliere i semi di bene e di verità presenti nelle varie religioni e culture umane;

  • curano il loro costante aggiornamento sugli orientamenti culturali e sui più significativi avvenimenti sociali ed ecclesiali attraverso letture, conversazioni, viaggi e altri mezzi utili a cogliere le istanze del proprio tempo;

  • coltivano tra loro rapporti di amicizia fraterna e ritengono l’amore cristiano come la più luminosa testimonianza dell’Associazione;

  • colgono ed evidenziano i fermenti positivi dell’ambiente in cui vivono e traducono la loro fede in uno stile di accoglienza e di dialogo.

 

Articolo 31

Nell’esprimere opinioni e nell’assumere impegni anche a titolo personale, i Volontari devono evitare quanto contrasta con l’impegno ecclesiale da essi assunto e usare diligenza per non coinvolgere l’Associazione.

Non militano e non assumono compiti direttivi nei partiti politici.

 

Articolo 32

1. Il Volontario, d’intesa con il Presidente e con il Consiglio, può usufruire fino a un anno di aspettativa, rinnovabile per una sola volta.

2. Durante questo periodo decade da ogni incarico associativo, mantenendo la facoltà di partecipare all’Assemblea Generale, senza il diritto di voto.

 

Articolo 33

II Volontario che decide di separarsi dall’Associazione deve prima assolvere i propri obblighi verso la medesima.

 

Articolo 34

1. II Volontario, qualora manchi gravemente e con ostinazione contro lo Statuto e il Regolamento e sia stato formalmente ammonito prima dal Presidente e poi ripreso con il Consiglio, può essere dimesso dall’Associazione per decisione dell’Assemblea Generale, fatto salvo il diritto di ricorso all’autorità ecclesiastica cui l’Associazione è soggetta.

2. L’ammonizione e la riprensione devono sempre risultare da documenti scritti.

3. Analoga facoltà è riconosciuta dal Codice di Diritto Canonico al Vescovo diocesano.

 

Articolo 35

In qualsiasi caso di uscita dall’Associazione, anche nell’ipotesi prevista dall’art. 34, nessun Volontario ha diritto a indennità o liquidazione per il lavoro prestato in base al suo impegno di volontariato, salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 10 del Regolamento.

 

ORGANI DIRETTIVI

 

Articolo 36

Gli organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea Generale

– il Consiglio

– il Presidente

 

 

Assemblea Generale

 

Articolo 37

L’Assemblea Generale è organo normativo che promuove la vita spirituale, culturale, sociale ed economica dell’Associazione, tutela l’integra osservanza dello Statuto e del Regolamento.

 

Articolo 38

1. L ‘ Assemblea Generale è composta dei Volontari. Tutti hanno il diritto e il dovere di parteciparvi.

2. I Volontari in aspettativa e i Pre-Volontari, hanno facoltà di parteciparvi, senza diritto di voto.

3. Nel caso di discussione per l’ammissione e la dimissione dei Volontari vi partecipano solo i membri aventi diritto al voto.

 

Articolo 39

1. I Volontari possono trovarsi nell’impossibilità a partecipare all’Assemblea Generale e perdere il diritto di voto in modo permanente o temporaneo, secondo le modalità previste dall’art. 17 del Regolamento.

2. I soggetti che non possono esercitare il diritto di voto in modo sia definitivo, sia temporaneo, restano membri dell’Associazione.

 

Articolo 40

L’Assemblea Generale viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno due volte l’anno; in via straordinaria, su richiesta del Presidente, del Consiglio o di un quarto dei Volontari.

 

Articolo 41

L’Assemblea Generale ha una funzione generale normativa dell’attività dell’Associazione e del funzionamento dei suoi organi. In particolare:

  • decide sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento, da sottoporre all’approvazione del Vescovo a norma dell’art. 71, e ne garantisce l’osservanza;

  • elegge e dimette il Presidente, il Consiglio e l’Amministratore;

  • discute e approva le linee generali in ordine alla spiritualità, all’evangelizzazione, al lavoro, all’economia e alla disciplina;

  • verifica periodicamente i piani culturali e l’andamento economico delle singole Attività;

  • discute e approva i programmi culturali ed economici annuali delle singole Attività;

  • discute e approva i bilanci consuntivi e preventivi dell’Associazione;

  • determina e destina il Fondo Comunitario e il Fondo Sociale;

  • discute e approva la relazione annuale sullo stato dell’Associazione, predisposta dal Consiglio;

  • approva e sopprime le Attività;

  • approva le sperimentazioni;

  • ammette e dimette i membri dell’Associazione.

 

Articolo 42

L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente e delibera secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

 

 

 

Consiglio

 

Articolo 43

1. Il Consiglio è l’organo esecutivo dell’Associazione e risponde del suo operato all’Assemblea Generale.

2. Dispone di un proprio ambito decisionale e operativo in ordine all’unità dell’Associazione e alla crescita delle persone. Favorisce la responsabilità, la partecipazione, il confronto, la giustizia, la solidarietà fra i membri dell’Associazione.

 

Articolo 44

Compongono il Consiglio: il Presidente, membro di diritto, e sei membri scelti tra i Volontari aventi diritto al voto.

 

Articolo 45

Il Consiglio è eletto dall’Assemblea Generale e dura in carica tre anni. Può essere dimesso dall’Assemblea Generale a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

 

Articolo 46

Il Consiglio:

  • attua i deliberati dell’Assemblea Generale in materia di spiritualità, di evangelizzazione, di lavoro, di amministrazione e di disciplina;

  • concorda con i membri dell’Associazione l’ambito nel quale svolgere il loro lavoro;

  • organizza la vita ordinaria dell’Associazione e coordina i programmi di lavoro delle singole Attività;

  • esamina i programmi culturali ed economici annuali delle singole Attività da sottoporre all’Assemblea Generale per l’approvazione;

  • prepara la relazione annuale preventiva e consuntiva del lavoro dei singoli e dei gruppi;

  • prepara la relazione annuale sullo stato dell’Associazione da presentare all’Assemblea Generale;

  • cura, insieme con il Presidente, la formazione dei Pre-Volontari, anche mediante delegati e ne informa annualmente l’Assemblea Generale;

  • decide l’ammissione e la dimissione dei Pre-Volontari;

  • segue le sperimentazioni approvate dall’Assemblea Generale;

  • predispone, con l’Amministratore, il Bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea Generale per l’approvazione;

  • tutela la gestione del patrimonio dell’Associazione.

 

Articolo 47

1. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due dei suoi membri.

2. In caso di impedimento del Presidente, viene presieduto dal membro anziano per decananza.

 

 

Presidente

 

Articolo 48

II Presidente è il primo responsabile dell’Associazione. Egli esercita il proprio mandato come servizio in ordine all’unità e alla promozione dell’Associazione e alla crescita delle persone.

 

Articolo 49

II Presidente è il rappresentante legale della Pro Civitate Christiana, a meno che l’Assemblea Generale, per ragioni di opportunità, non disponga diversamente.

 

Articolo 50

1. II Presidente è eletto dall’Assemblea Generale e confermato dal Vescovo diocesano.

2. Viene eletto con scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza di metà più uno dei votanti.

 

Articolo 51

Il Presidente:

  • coordina la vita ordinaria dell’Associazione secondo le norme dello Statuto e del Regolamento e le decisioni degli altri organi dell’Associazione;

  • rappresenta l’Associazione dinanzi all’autorità ecclesiastica e a ogni altra persona o istituzione;

  • cura che vengano rispettati i diritti e le legittime esigenze delle persone;

  • esercita il proprio servizio d’intesa con il Consiglio;

  • convoca e presiede l’Assemblea Generale e il Consiglio, predisponendo tempestivamente i relativi ordini del giorno, d’intesa con il Consiglio stesso;

  • cura, insieme con il Consiglio, la formazione dei Pre-Volontari, anche mediante delegati e ne informa annualmente l’Assemblea Generale.

 

Articolo 52

1. Può essere eletto Presidente ogni Volontario, preferibilmente celibe, che abbia compiuto 35 anni di età e 5 di volontariato, e sia disposto a lavorare a tempo pieno nelle strutture dell’Associazione.

2. Il Presidente deve abitare in Assisi.

 

Articolo 53

1. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile consecutivamente per una volta, salvo dispensa del Vescovo diocesano.

2. Può essere dimesso dall’Assemblea Generale a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

3. La decisione viene comunicata per conferma al Vescovo diocesano.

 

Articolo 54

1. In caso di impedimento grave, di morte o di dimissione del Presidente in carica, le funzioni di Pro-Presidente vengono assunte dal membro del Consiglio più anziano di volontariato.

2. Il Pro-Presidente è tenuto a indire l’elezione del nuovo Presidente entro sessanta giorni.

 

AMMISSIONE E FORMAZIONE DEI VOLONTARI

 

 

Articolo 55

I Pre-Volontari sono coloro che si preparano al volontariato, impegnandosi a condividere lo spirito e le finalità dell’Associazione.

 

Articolo 56

1. Possono essere accolti come Pre-Volontari coloro che:

  • dichiarano per iscritto la propria intenzione di diventare membri dell’Associazione;

  • sono maggiorenni;

  • hanno un’adeguata preparazione culturale, spirituale e capacità operativa rispondenti alle esigenze dell’Associazione.

2. I presbiteri devono avere la licenza del Vescovo a quo e l’approvazione del Vescovo ad quem.

3. L’accoglienza della domanda di pre-volontariato, dopo attenta valutazione, è di competenza del Presidente e del Consiglio.

 

Articolo 57

1. Coloro che sono orientati alla scelta del celibato per il Regno:

  • devono essere liberi da impegni di famiglia o per lo meno da gravi doveri di giustizia verso di essa;

  • si inseriscono nella comunità di Assisi e lavorano nelle Attività dell’Associazione.

2. Coloro che rimangono nella loro condizione di vita e di lavoro devono avere adeguate condizioni di autonomia economica e capacità culturale e operativa che li rendano idonei al loro compito.

3. Alcuni di essi possono essere invitati dal Consiglio a vivere e a lavorare temporaneamente nelle strutture dell’Associazione. In questo caso devono concordare con il Presidente e il Consiglio adeguate garanzie, nello spirito e nella linea delle finalità dell’Associazione.

 

Articolo 58

II periodo di pre-volontariato ha la durata di quattro anni.

 

Articolo 59

La formazione dei Pre-Volontari è compito specifico del Presidente con il Consiglio, anche mediante loro delegati.

 

Articolo 60

1. I Pre-Volontari ricevono una solida formazione spirituale, culturale, teologica e si esercitano nella vita e nelle Attività dell’Associazione secondo le norme fissate dal Regolamento.

2. Vengono convocati in Assisi almeno una volta l’anno per incontri formativi e informativi.

 

Articolo 61

1. I Pre-Volontari:

a) possono lasciare spontaneamente l’Associazione, dandone comunicazione scritta al Presidente;

b) possono essere dimessi dal Presidente con il Consiglio per giusti motivi, che l’interessato ha diritto di conoscere.

2. In entrambi i casi non hanno diritto ad alcuna indennità o liquidazione per l’eventuale lavoro prestato in base all’impegno di volontariato.

 

Articolo 62

1. Concluso il periodo di formazione, i Pre-Volontari presentano all’Assemblea Generale la richiesta di essere ammessi all’Associazione come Volontari.

2. L’Assemblea Generale, dopo aver sentito il Presidente e il Consiglio, previo confronto con gli interessati, delibera con voto segreto a maggioranza dei due terzi dei votanti.

 

 

AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

 

Articolo 63

1. La Pro Civitate Christiana dispone di un patrimonio costituito di beni immobili e mobili che utilizza e amministra in vista delle proprie attività apostoliche, escludendo ogni fine di lucro.

2. L’accettazione da parte dell’Assemblea Generale di eventuali donazioni o lasciti deve essere subordinata alle finalità della Pro Civitate Christiana.

3. L’Associazione ha un solo patrimonio e una sola amministrazione con gestione distinta per ogni singola Attività.

 

Articolo 64

La Pro Civitate Christiana dispone di:

  • un Fondo Sociale adeguato al numero e alle necessità dei membri della Comunità di Assisi, da reintegrare ogni anno;

  • un fondo comunitario di solidarietà costituito con il contributo delle Attività e dei singoli membri.

 

Articolo 65

1. L’amministrazione del patrimonio della Pro Civitate Christiana è affidata a un Amministratore eletto dall’Assemblea Generale.

2. L’Amministratore dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

3. L’Amministratore può essere dimesso dall’Assemblea Generale.

 

Articolo 66

L’Amministratore è responsabile dinanzi al Consiglio e all’Assemblea Generale della gestione economica e della esecuzione delle loro deliberazioni in materia.

 

Articolo 67

Alla fine dell’esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, il bilancio consuntivo, che dovrà essere approvato dalla Assemblea Generale non oltre il 30 maggio successivo, verrà sottoposto dal Presidente al Vescovo diocesano, per la ratifica.

 

 

NORME FINALI

 

Articolo 68

L’Associazione può sciogliersi per decisione dell’Assemblea Generale adottata a maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

 

Articolo 69

In caso di scioglimento i beni dell’Associazione – assolto ogni dovere di giustizia verso i Volontari o eventuali creditori – saranno devoluti alla Santa Sede. In tal caso in armonia con il desiderio del Fondatore, l’Associazione chiede alla Santa Sede di voler destinare tali beni a opere di evangelizzazione e di promozione umana, con particolare attenzione alle necessità della diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino.

 

Articolo 70

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto e nell’annesso Regolamento, si fa riferimento alle norme del Diritto Canonico e a quelle del Diritto Civile applicabili agli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

 

Articolo 71

II presente Statuto e l’annesso Regolamento entrano in vigore all’atto della loro approvazione da parte del Vescovo diocesano. Le eventuali modifiche, decise dall’Assemblea Generale, devono essere approvate dalla medesima autorità ecclesiastica.

 

 

Dato in Assisi il 21 luglio 2019.

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